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Come associarsi

L'AEdER è aperta agli editori dell'Emilia-Romagna che vogliano condividere un percorso comune di diffusione della conoscenza delle proprie pubblicazioni e di promozione della lettura e del mondo del libro in tutte le sue sfaccettature.
E' inoltre aperta alla partecipazione, in qualità di soci sostenitori, di tutte le associazioni culturali, delle istituzioni, delle fondazioni e degli altri enti che nel territorio della provincia producono libri e pubblicazioni.

I contributi associativi sono stati stabiliti dall'AEdER per l'anno 2022 in:
1. Per i Soci = 100 €
2. Per i Soci sostenitori = 100 €

Una volta deliberata dall'AEdER l'accettazione della domanda, il richiedente dovrà versare all'AEdER il contributo annuale associativo.
All'atto della deliberazione e al ricevimento del contributo associativo il richiedente diventa socio a tutti gli effetti.

Requisiti per l'ammissione alla Associazione

Articolo 5 (dello Statuto)

Requisiti

Possono far parte dell’Associazione, senza alcuna limitazione temporale all’effettività del rapporto associativo, le case editrici che abbiano la sede legale o una unità operativa in Emilia Romagna, siano esse società di persone o di capitali, ditte individuali o cooperative che possiedano i seguenti requisiti:

  •      l’iscrizione presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia Romagna per attività editoriale;
  •      il codice Ateco Editore (58.1) ovvero siano registrate alla Agenzia delle Entrate come “produttrici di libri”
  •      un progetto editoriale e/o un catalogo strutturato;
  •      essere un micro-piccolo-medio editore.

Sono previste le seguenti categorie di Associati: Associati Fondatori e Associati Ordinari.

Gli Associati Fondatori sono indicati nell’Atto Costitutivo dell’Associazione.

Gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi.

Possono altresì aderire, come soci sostenitori e onorari, enti, organizzazioni, fondazioni o altre analoghe figure giuridiche che esercitino anche attività editoriale.

La sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra è accertata dal Consiglio Direttivo che può, per motivi eccezionali e all’unanimità derogare a una delle condizioni di questo articolo.

 

Articolo 6

Ammissione, durata del rapporto associativo

L’adesione all’Associazione presuppone la presentazione della domanda per iscritto al Consiglio Direttivo e l’accettazione integrale del presente Statuto: essa è altresì subordinata al pagamento della quota annuale entro la fine del mese di marzo di ogni anno, deliberata dall’Assemblea con cadenza annuale, e alla verifica dei requisiti previsti nell’articolo 5. I nominativi dei nuovi associati devono essere accettati con delibera del Consiglio Direttivo. Il nominativo dell’azienda associata, del suo delegato e del supplente, i loro rispettivi recapiti e la data di ammissione sono annotati nel libro degli associati e firmati dai due interessati e dal Presidente dell’Associazione.

L’adesione è prestata per non meno di un esercizio annuale e si rinnova tacitamente in mancanza di dimissioni, che vanno comunicate al Consiglio Direttivo a mezzo Pec oppure con lettera raccomandata spedita alla sede legale dell’Associazione e anche alla Segreteria all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  non meno di trenta giorni prima della scadenza dell’esercizio annuale. Chi receda senza giusta causa dovrà erogare quanto eventualmente dovuto per l’esercizio in corso.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7

Associati

L’Associazione riconosce oltre al Socio Ordinario anche le figure di Socio Sostenitore e Socio Onorario. Tali associati potranno essere persone fisiche o persone giuridiche, sia pubbliche che private. La loro ammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo con giudizio motivato e solo dopo che il Consiglio si è espresso a maggioranza relativa (non meno di 2/3). Le suddette figure sociali possono partecipare alle assemblee, sono interdette dall’assumere cariche sociali, ma assumono l’obbligo morale di favorire l’attività dell’Associazione e di astenersi dal compiere azioni che ne danneggiano l’onorabilità.

  •      Soci Ordinari o associati: sono coloro che esercitano l’attività imprenditoriale  nel  settore dell’editoria in maniera continuativa e in forma prevalente e che rispondono ai requisiti di cui  all’articolo 5 del presente Statuto. Sono designabili a ricoprire le cariche sociali, hanno diritto di voto in seno all’Assemblea e sono tenuti a pagare la quota associativa nell’intera misura.
  •     Soci Sostenitori: sono coloro che sostengono l’attività dell’Associazione con contributi finanziari anche di lieve entità. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, non è riconosciuta loro l’eleggibilità e il diritto di voto.
  •       Soci Onorari: sono tutti i soggetti che per affinità e ruoli professionali e culturali potranno apportare un contributo significativo alla vita dell’Associazione. I Soci Onorari decadono per morte e per scioglimento dell’associazione. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, non è riconosciuta loro l’eleggibilità e il diritto di voto. Non sono tenuti a pagare la quota associativa.

 

Articolo 8

Diritti e doveri degli Associati

 

Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del presente Statuto, gli Associati hanno tutti i diritti ad essi garantiti dal presente Statuto e il diritto di ricevere, per tutta la durata del rapporto associativo, le prestazioni poste in essere dall’Associazione.

L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli Associati l’obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che saranno adottate dagli Organi competenti dell’Associazione, tra cui l’obbligo di versare in modo regolare e tempestivo le quote e i contributi dovuti secondo quanto stabilito dall’Associazione.

L’Associazione riconosce a tutti gli associati:

  •     il diritto di partecipare all’attività svolta dal sodalizio, di intervenire alle assemblee e alle riunioni secondo le norme statutarie; di fruire delle attività di rappresentanza dell’Associazione e di una periodica informazione sulla vita associativa; di proporre all’Associazione iniziative inerenti gli scopi finali; di recedere dall’Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto;
  •     gli Associati sono tenuti a collaborare, nei limiti delle loro possibilità e competenze, al raggiungimento degli scopi associativi e a non svolgere azioni in contrasto con gli stessi. L’attività di ogni singolo Associato deve essere esercitata in conformità ai principi dell’etica e della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale, e non deve essere lesiva dell’immagine dell’Associazione e di alcuno degli altri Associati.